“L’istruttoria non ha consentito di accertare, al di la’ di ogni dubbio ragionevole, le ipotizzate carenze nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria imputate all’ad, alla luce del suo ruolo e delle sue prerogative all’interno di RFI”. Lo scrivono i giudici del Tribunale di Milano nelle motivazioni alla sentenza con la quale il 25 febbraio scorso avevano assolto Rfi-Rete ferroviaria italiana, il suo allora ad Maurizio Gentile e altri dirigenti della societa’. L’unica condanna era stata per il dipendente Marco Albanesi, che guidava l’Unita’ manutentiva di Brescia. Per i magistrati manca “un nesso eziologico”, cioe’ un rapporto causa- conseguenza, “fra l’omissione delle cautele individuate nell’imputazione a carico di Gentile e l’evento da cui discende l’esistenza del reato di disastro ferroviario”, l’usura di un giunto. Gentile era accusato di li omicidi colposi plurimi e lesioni colpose plurime. Fu la rottura di quel giunto malmesso che, alle 6.56 del 25 gennaio 2018, fece deragliare il treno regionale 10452 Cremona-Milano Porta Garibaldi con a bordo 350 pendolari, poco dopo la stazione di Pioltello (Milano) provocando la morte di tre passeggere (Ida Milanesi, Giuseppina Pirri e Pierangela Tadini) e il ferimento di altre 100 persone.

I giudici divergono dalla tesi della Procura che aveva invece addebitato a Gentile “una politica della sicurezza in RFI del tutto inadeguata, sul piano degli investimenti, su quello dello stanziamento di risorse umane e materiali congrue, e, infine, sul piano della formazione del personale preposto alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria”. “Mancano elementi di prova da cui desumere l’inadeguatezza degli stanziamenti di risorse tra il 2014 e il 2018 quando Gentile era ad” ribatte il Tribunale che anzi sottolinea “elementi che vanno in segno opposto” rispetto alla tesi dell’accusa richiamandosi a testimonianze e documenti tra cui un dossier dell’Ente certificazione sicurezza che segnala “addirittura la presenza di taluni esuberi” in relazione al rapporto tra ore di lavoro e risorse umane.

A Gentile e’ stata rimproverata l’inadeguatezza delle risorse destinate alla formazione dei lavoratori addetti alla manutenzione della rete ferroviaria. “Sul punto, pero’, preme ribadire che alla luce di tutte le deposizioni dei manutentori riportate nella sintesi delle risultanze processuali, il difetto del giunto all’altezza del km13 + 400 era stato tempestivamente individuato da tutti gli operai del nucleo manutentivo di Pioltello; analogamente, costoro concordavano in merito all’inadeguatezza della chiavarda inserita a sopperire alla rottura, nonche’ circa l’urgenza della sua sostituzione”. La “colposa sottovalutazione” del rischio che il giunto si sarebbe rotto viene fatta pesare tutta sulle spalle di un solo imputato, l’unico condannato. Marco Albanesi “aveva effettiva conoscenza delle condizioni del giunto, che si trovava nel territorio di sua competenza e ha lasciato che, dopo la posa dei giunti nuovi da destinare alla sostituzione del giunto rotto e di quello gemello, non si passasse alla fase dell’effettiva sostituzione, consentendo che le sue condizioni andassero peggiorando fino al collasso del 25 gennaio 2018”.

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