L’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato tutte le novità sulle spese sanitarie
detraibili, consultabili nella sezione dedicata,
l'”Agenzia Informa”. Il nuovo elenco include una
serie di bonus che riguardano dispositivi di
protezione individuali come le mascherine, ma anche lenti e occhiali
da vista, tamponi e molte altre
prestazioni e apparecchi sanitari, dalle protesi
dentistiche a quelle ortopediche.
Vediamo allora l’elenco completo delle spese detraibili e
tutte le novità sul funzionamento delle agevolazioni.
Il bonus vista
Tra le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie è
possibile usufruire del cosiddetto “bonus vista”,
dedicato all’acquisto di occhiali e lenti da vista: l’aiuto
prevede un voucher una tantum del valre di
50 euro sulle spese effettuate dall’1 gennaio 2021 al 31
dicembre 2023. La detrazione potrà essere richiesta per la
parte eccedente a questo contributo.
Potranno beneficiarne i nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, «occhiali
da vista e lenti a contatto sono inclusi nella categoria
‘protesi’ – nella quale, si
legge – rientrano non solo le sostituzioni di un organo naturale o
di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un
organo carente o menomato nella sua funzionalità».
Le agevolazioni su mascherine e tamponi
La detrazione Irpef sarà applicabile anche sulle
mascherine chirurgiche, sia Ffp2 che
Ffp3, purché rientrino fra i dispositivi medici
individuati dal Ministero della salute e siano in possesso della
marcatura CE. Oltre ai
cosiddetti “Dispositivi di protezione individuale”, le
agevolazioni comprendono anche le spese per i tamponi per il
Covis, sia che siano eseguiti da laboratori pubblici che
privati, in quanto rientrano tra le prestazioni sanitarie
diagnostiche.
Per quanto rigaurda i tamponi eseguiti in farmacia,
la spesa sarà detraibile anche se si
paga in contanti, dal momento che le
farmacie hanno un regime di
convenzionamento con il Servizio sanitario
nazionale.
I tamponi rapidi di autodiagnosi, ovvero quelli fai-da-te
utilizzati in ambito domestico, non sono invece compresi
«nell’elenco dei dispositivi di uso più
comune emanato dal Ministero della
salute». Questo significa che se il documento di
spesa non riporta il codice “AD”, che sancisce la
trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa per
dispositivi medici, per richiedere la detrazione Irpef
bisognerà conservare la documentazione dalla quale
risulti la marcatura CE del dispositivo e la conformità alla
normativa europea.