Il Garante privacy “rinnova il fermo richiamo ai media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle Regole deontologiche dei giornalisti, oltreché delle garanzie costituzionali”. E’ quanto si legge in una nota dell’Autorità in riferimento alla copertura mediatica dei fatti di Garlasco. “Si assiste ad una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione”, prosegue la nota.

“Il Garante privacy prende atto della rimozione del servizio televisivo relativo ai colloqui tra Alberto Stasi e il suo legale e rinnova il fermo richiamo ai media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle Regole deontologiche dei giornalisti, oltreché delle garanzie costituzionali”, scrive l’Autorità nella nota, dopo che il programma di Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ ha pubblicato intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo ex difensore, Angelo Giarda.
“La presenza, su una piattaforma televisiva online, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Stasi e il suo avvocato difensore, vietate dal Codice di procedura penale, è stata stigmatizzata nelle scorse ore anche dall’Unione delle Camere penali italiane – aggiunge la nota -. Con riferimento ai fatti di Garlasco, si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione e suscettibile di travalicare il necessario rispetto della persona e della sua dignità. Si tratta di un limite che deve essere garantito non soltanto alla vittima e ai suoi familiari, ma anche agli indagati e a tutte le persone che, a vario titolo, risultino coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica”.
L’Autorità continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati, e si riserva di intervenire ulteriormente rispetto alle istruttorie già aperte, anche nei confronti di eventuali utilizzatori di contenuti acquisiti o diffusi illecitamente. Il Garante ricorda, infatti, che anche la riproduzione, la condivisione o l’ulteriore diffusione di contenuti acquisiti in modo illecito può integrare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali”.

 

Condividere.
Exit mobile version