‘Le prove contro Olindo e Rosa Bazzi sono “solide”, così come “minuziosi” sono i riscontri. A distanza di poco meno di due mesi dalla decisione, la corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che ha respinto la richiesta con la quale i legali della coppia condannata all’ergastolo chiedeva di riaprire il processo per la strage di Erba, avvenuta nel dicembre del 2006: il raffronto rispetto ai nuovi elementi proposti, scrivono i giudici, “è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ma anche per la presenza di innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro”.

La Cassazione elenca, quindi, le prove acquisite durante leindagini: la “confessione dei due imputati, ancorché ritrattata;l’ammissione di colpa riportata in appunti manoscritti e inscritti diretti a terzi; la deposizione dibattimentaledell’unico testimone oculare, Mario Frigerio, l’unicosopravvissuto; la presenza di traccia ematica sull’auto diRomano riconducibile a Valeria Cherubini”, la vicina di casa cheassieme a Raffaella Castagna, suo figlio di due anni YoussefMarzouk e la madre Paola Galli, è stata uccisa da Rosa e Olindo.   Al vaglio dei Supremi giudici si è arrivati dopo la decisionedella corte d’Appello di Brescia che nel luglio scorso si eraespressa per l’inammissibilità dell’istanza di revisione dellasentenza con cui è passata in giudicato la condanna ai coniugi.    Nelle motivazioni i giudici scrivono che “i consulenti deicondannati muovono dal dato che Mario Frigerio non abbiariconosciuto, all’inizio, Olindo Romano e sostengono che, inbase alle più recenti conquiste delle neuroscienze, non siapossibile passare da un volto ignoto al successivoriconoscimento di un volto noto”. In “realtà la sentenzadefinitiva di condanna ha appurato che Frigerio – proseguono gliermellini – aveva riconosciuto immediatamente e senza ombra didubbio Olindo Romano mentre usciva da casa Castagna e proprioper questo gli si era avvicinato con fiducia”. E ancora: “comeFrigerio stesso ebbe modo di spiegare in dibattimento, nonintese dirlo subito agli inquirenti, ai figli e agli altri chelo sollecitavano, perché voleva capire: non si capacitavadell’accaduto e la sua mente rifiutava che un vicino di casa potesse aver aggredito con una simile brutalità lui e la moglie”.  Secondo quanto si legge nell’atto di 53 pagine “la richiesta di revisione adduce una serie di elementi dai quali” desumere “che in realtà l’11 dicembre 2006, giorno della strage, vi erano altre persone ad attendere le vittime all’interno dell’appartamento e ciò nell’intento di dimostrare la falsità delle confessioni e di rendere plausibile una ipotesi alternativa”. 

Per la Cassazione, però “non si ravvisa alcun vizio argomentativo nella valutazione della Corte di appello di Brescia che ha ritenuto questi elementi del tutto irrilevanti: le dichiarazioni e le interviste televisive provengono da soggetti già sentiti e presentano indicazioni generiche e inconcludenti, quando non anche frutto di mere illazioni o convinzioni soggettive, peraltro smentite da dati di fatto disegno contrario, la relazione tecnica sui consumi di energia non offre elementi significativi”.

Per i giudici è “manifestamente infondata la doglianza, ripetutamente evocata dai ricorrenti, circa l’assenza di una valutazione sinergica dei nuovi elementi di prova, da leggersi non in modo atomistico ma nelle reciproche interessenze”. Insomma, conclude la Cassazione, “molti dei nuovi elementi proposti sono del tutto sforniti di idoneità dimostrativa, sì da rendere superflua una comparazione”.

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