la guida sotto effetto di droga è punibile solo se crea pericolo

La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi, 29 gennaio. 

Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell’alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. 

Secondo i giudici rimettenti (alla cui prospettazione hanno aderito l’Unione delle camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno presentato opinioni come amici curiae), la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima

Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.

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