Lo chef stellato Paolo Cappuccio dovrà risarcire seimila euro alla Cgil di Trento: il tribunale di Trento infatti ha ritenuto discriminatorie le dichiarazioni dello chef che sui social aveva tratteggiato le caratteristiche dei suoi dipendenti ideali: niente comunisti, meglio se non propensi alle rivendicazioni sindacali e senza problemi di orientamento sessuale

Il post era stato pubblicato il 4 luglio 2025; in merito a una selezione per chef o pasticciere per la stagione invernale, Cappuccio (che cercava collaboratori per la cucina di un importante hotel di Madonna di Campiglio nel quale lavorava) rilanciava le caratteristiche che doveva avere, o non avere, chi intendeva partecipare alla selezione. Contenuti, ripresi dalla stampa locali, ribaditi ad un’intervista su La Zanzara e su un articolo de Il Giornale.

Un atteggiamento discriminatorio contro il quale ha presentato ricorso la Cgil del Trentino, assistita dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso.

Ricorso accolto dal tribunale di Trento; “una sentenza storica, quella scritta dalla giudice Giuseppina Passarelli” scrive la Cgil in un comunicato.

Cappuccio ora dovrà risarcire al sindacato di Via Muredei una somma pari a 6mila euro, più le spese legali. Il tribunale ha stabilito, inoltre, che la sentenza dovrà essere pubblica su un giornale nazionale, Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole24Ore, La Stampa o il Fatto quotidiano. 

“Noi ci battiamo contro ogni forma di discriminazione – dice Manuela Faggioni, che per la Cgil del Trentino ha anche la delega alle pari opportunità. Quelle parole sono state inaccettabili. Un lavoratore e una lavoratrice possono essere giudicati per le loro capacità professionali e le loro competenze, non certamente per la loro appartenenza politica o sindacale, né tanto meno per il proprio orientamento sessuale. E’ grave inoltre pensare e scrivere che chi si riconosce in pensieri politici di sinistra o non sia allineato ai gusti eterosessuali o peggio voglia far valere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sia un nullafacente”.

Secondo la giudice le parole di Cappuccio stabiliscono una distinzione tra lavoratrici e lavoratori basata non su ragioni oggettive, impersonali e tecniche, ma su questioni che attengono la sfera personale dell’individuo. Dichiarazioni, ha chiarito la giudice, idonee a dissuadere le persone a presentare la propria candidatura. Contrastano altresì con il principio di eguaglianza e di solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione, che “non tollerano pregiudizi di sorta, vincolando l’iniziativa privata al rispetto dell’utilità sociale”.

La sentenza ha inoltre ammesso il titolo di Cgil ad agire in ricorso per tutelare un interesse collettivo, che riguarda cioè non una singola specifica persona, ma un gruppo potenziale di individui, cioè le lavoratrici e i lavoratori.

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