La proposta di legge sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contiene una norma “discriminatoria” delle unioni civili rispetto al matrimonio, nonché “una inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori“. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato per la promulgazione del provvedimento.
La lettera del presidente della Repubblica fa riferimento all’articolo 2 del provvedimento, che individua i criteri di priorità da seguire nella corresponsione dell’elargizione; in particolare viene stabilito che tale elargizione è corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo un ordine: a) Il coniuge; b) i figli; c) la parte dell’unione civile; d) genitori; e) fratelli e sorelle conviventi.
La parte del provvedimento constata dal capo dello Stato
“L’articolo 2, comma 4 – scrive Mattarella – nel definire l’ordine di priorità per l’attribuzione dell’elargizione spettante ai parenti delle vittime, alla lettera c), colloca la persona stabilmente convivente o l’altra parte dell’unione civile al terzo posto, dopo aver menzionato, alla lettera a), il coniuge e, alla lettera b), i figli. Tale collocazione appare discriminatoria. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto i diritti derivanti dalla convivenza stabile e dalle unioni civili, quali “rapporti ormai entrati nell’uso”, “comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugale” e normativamente riconosciuti (sentenze n. 8del 1996, n. 140 del 2009, n. 213 del 2016, nn. 10 e 148 del2024), affermando che ai conviventi di fatto e alle parti delle unioni civili – intese come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” – vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, pena l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione”.
“L’articolo 2, comma 5, al fine dell’attribuzione dell’elargizione – prosegue il Capo dello Stato – equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza. La disposizione non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l’equiparazione anche in assenza di figli minori. Priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell’unione civile al quale l’ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile”.