La storica sentenza di oggi della Consulta, che apre al diritto delle persone single, uomini e donne, di adottare minori stranieri, oltre ad aver già acceso il dibattito politico, suscita curiosità e interrogativi da parte di coloro che, potenzialmente, si troveranno nella condizione di candidarsi a un’istanza di adozione. Abbiamo chiesto al professor Angelo Schillaci, associato di Diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma, di spiegarci più in dettaglio il significato della decisione di oggi della Corte costituzionale.
Il professor Angelo Schillaci (Facebook)
21/03/2025
Professore, con la sentenza di oggi la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, in riferimento all’esclusione delle persone single dalla possibilità di adottare un minore straniero. Ci spiega il senso che la Corte costituzionale ha voluto dare alla sua decisione, ritenendo cioè che l’articolo 29-bis va a ledere un diritto specifico?
La Corte ha ritenuto che il divieto per le persone di stato libero di accedere all’adozione internazionale violi l’articolo 2 della Costituzione – che riconosce i diritti inviolabili della persona – e l’articolo 117, quest’ultimo alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In particolare, la Corte ha riconosciuto che il divieto incide in modo irragionevole sulla libertà di autodeterminazione personale, in relazione alla scelta di avere una famiglia con figli. Peraltro, la sentenza non tutela soltanto il diritto dell’adulto ad adottare, ma si sofferma anche sul rapporto tra estensione dell’accesso all’adozione ed effettiva tutela del diritto dei minori in stato di abbandono ad avere una famiglia.
Cosa cambia, ora, per le persone single intenzionate a adottare un minore? Sarà tutto più facile?
La sentenza della Corte non richiede un’attuazione da parte del legislatore. Questo significa che non appena essa sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, le persone di stato libero potranno formulare istanza di adozione internazionale.
Perché si fa esplicito riferimento a minori “stranieri”?
Perché la questione di legittimità costituzionale riguardava esclusivamente il divieto di accedere all’adozione internazionale e non anche il divieto di accedere all’adozione nazionale, cioè di minori in stato di abbandono presenti in Italia.

Le adozioni saranno possibili da parte di uomini e donne single (Pixabay)
21/03/2025
La sentenza si rivolge indistintamente a uomini e donne single?
Certamente, la sentenza si rivolge a tutte le persone di stato civile libero.
La mossa di oggi della Consulta è sufficiente a rendere possibili, più facili e veloci le adozioni da parte di persone single o questa sentenza andrebbe letta come sprone al Parlamento, affinché si muova in direzione di una modifica legislativa ad hoc?
La sentenza della Corte ha il solo effetto di rendere possibile l’accesso all’adozione internazionale per le persone di stato civile libero. Per quel che riguarda tempi, costi ed esito del procedimento adottivo le condizioni saranno identiche a quelle che attualmente riguardano le coppie. Una modifica complessiva al sistema delle adozioni rimane necessaria, sia per superare ogni residua discriminazione – penso soprattutto alle coppie unite civilmente – sia per rendere il sistema più efficiente e quindi assicurare in tempi rapidi il diritto dei minori in stato di abbandono ad essere accolti in un contesto affettivo idoneo.
Viene specificato che saranno poi i giudici a valutare, caso per caso, l’idoneità degli aspiranti genitori single all’adozione. Quali potrebbero essere gli ostacoli che una persona single potrebbe incontrare di fronte al suo proposito di adozione? L’impossibilità a mantenere il minore? La difficoltà del contesto socio-famigliare in cui il minore crescerebbe, una volta adottato?
Come detto, le valutazioni a cui saranno soggette le persone di stato libero che chiederanno di adottare saranno identiche a quelle a cui sono sottoposte le coppie. A rigore, pertanto, non dovrebbe esserci alcuna differenziazione fondata esclusivamente sullo stato civile dell’adottante.