È di 34 articoli il decreto sicurezza approvato poco fa in Consiglio dei Ministri. Un provvedimento che riguarda vari settori, tra questi il rafforzamento della tutela legale delle forze dell’ordine, sotto il profilo finanziario. Il provvedimento contiene anche norme contro il terrorismo internazionale di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Nuove regole riguarderanno anche l’utilizzo dei beni confiscati e sequestrati alla Mafia. Previste anche le bodycam per il personale delle forze di polizia.
Maggioranza e governo sembrano aver recepito di fatto i punti sui quali il Quirinale aveva fatto dei rilievi e che, secondo quanto si apprende, scontentano non poco la Lega. Alcune norme riguardano i Servizi di sicurezza, le detenute madri e le sim telefoniche.
1) Prima di tutto, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi di pubblica utilità, le università, le società controllate e partecipate e gli enti di ricerca non sono più obbligati a collaborare con i Servizi di sicurezza e a stipulare convenzioni che obbligano a cedere informazioni e dati anche in deroga alle normative in materia di privacy.
2) Poi, vengono meglio definite le condotte di resistenza (anche passiva) all’interno delle carceri. Si chiarisce, cioè, che il reato di ‘rivolta’ si considera commesso solo in presenza di violazioni di ordini impartiti “per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza” all’interno delle carceri e non invece per qualsiasi altro tipo di ordine. Identiche modifiche sono state introdotte per quanto riguarda il delitto di rivolta all’interno dei Centri per il rimpatrio dei migranti, mentre è stata esclusa la configurabilità di questo tipo di reato nei Centri di accoglienza.
3) Per quanto riguarda le proteste contro le opere pubbliche, la norma, prima del rilievo del Quirinale, prevedeva l’applicazione dell’aggravante per impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica, senza dare indicazioni particolari sulla tipologia di opera o infrastruttura. Ci si rimetteva in pratica alla discrezionalità del Governo che poteva ritenere un’opera pubblica qualsiasi meritevole di questa particolare protezione. La nuova norma spiega che l’aggravante è limitata alle infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
4) Per i migranti che sbarcano in Italia, sarà sufficiente presentare un documento d’identità (e non più necessariamente il permesso di soggiorno come richiesto nel ddl) per ottenere una sim Telefonica.
5) Nei reati di aggressione o resistenza a pubblico ufficiale, le modifiche al Codice Penale prevedevano la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche che, quindi, non venivano più considerate. Tale norma era stata considerata dal Quirinale non conforme ai principi di equità del diritto penale. Si è quindi previsto che occorra sempre tener conto anche delle circostanze attenuanti.
6) Tra i punti più contestati del provvedimento c’è la norma sulle donne incinte in carcere. Il ddl, per quanto riguarda la custodia cautelare, prevede l’obbligatorietà (e non più la facoltatività) dell’esecuzione della misura di custodia presso un istituto di custodia attenuata per le madri incinte o di minori inferiori a un anno. Con la modifica contenuta nella bozza viene data la possibilità al giudice di valutare le preminenti esigenze del minore anche in presenza di una condotta grave della madre.