Scatta nella busta paga di dicembre il Bonus Natale, il bonus di 100 euro. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha redatto un vademecum su tutte le novità.
A CHI SPETTA IL BONUS?
Ai lavoratori dipendenti, e viene erogato unitamente alla tredicesima.
QUALI SONO I REQUISITI PER AVERNE DIRITTO?
Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, a carico; l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente. Per il periodo d’imposta 2024 l’importo che costituisce la soglia della c.d. no tax area è pari a 8.500 euro.
COME SI CALCOLA IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 28,000 EURO?
Va calcolato al netto di quell’abitazione principale, considerando il c.d. reddito di riferimento, computando la quota esente dei redditi agevolati nonché quelli soggetti ad imposta sostitutiva.
L’AMMONTARE DEL BONUS È FISSO O VARIA IN BASE ALLE GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE?
Il bonus di 100 euro spetta tenendo conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024. Pertanto, occorre tenere conto del medesimo criterio di calcolo delle detrazioni fiscali. Va dunque considerato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE PRESUME DI AVERE TUTTI I REQUISITI PER FRUIRE DELL’INDENNITA’?
È necessaria una specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente, e dei figli a carico
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il datore di lavoro, ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto, ove ricorrano, le condizioni previste.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE HA AVUTO PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO?
Il lavoratore deve anche fornire i dati reddituali all’ultimo datore di lavoro qualora abbia avuto precedenti rapporti di lavoro. Il datore di lavoro deve naturalmente conservare la documentazione.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE HA RICEVUTO IL BONUS E NON NE AVEVA DIRITTO?
Il lavoratore deve verificare di averne diritto e nel caso gli fosse stato erogato e non spettasse, deve restituirlo in sede di dichiarazione fiscale (730 o dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui invece ne avesse diritto e non gli fosse stato erogato potrà richiederlo sempre in sede di dichiarazione fiscale.
NEL CASO DI CONTRATTI PART TIME IL BONUS VA PROPORZIONATO?
Il bonus non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale; spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle spettanti per l’intero periodo d’imposta. Solo in tal caso occorre calcolarlo in applicazione de criterio pro rata temporis.
NEL CASO DI PIU’ RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE NEL 2024 (ES. PART TIME) QUAL È L’IMPORTO DEL BONUS?
Il lavoratore ne ha diritto una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente ad un datore di lavoro.
POSSONO FRUIRE DEL BONUS I LAVORATORI DOMESTICI CHE NON HANNO UN SOSTITUTO D’IMPOSTA?
Sì, in presenza delle condizioni previste debbono effettuarne richiesta in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi.
NON SI CORRE, DUNQUE, IL RISCHIO DI DARE UN’INDENNITA’ SU UN REDDITO PRESUNTO PER POI CHIEDERNE LA RESTITUZIONE?
Il rischio c’è, ma la situazione è analoga a quella già applicata per il bonus 80 euro prima e il TIR di 100 euro attualmente.
NEL CASO IN CUI IL RATEO MENSILE DI TREDICESIMA VENGA CORRISPOSTO MENSILMENTE IN BUSTA PAGA È POSSIBILE CORRISPONDERE L’INDENNITA’? E IN CASO AFFERMATIVO, È POSSIBILE RICONOSCERLA COL CEDOLINO DEL MESE DI NOVEMBRE?
La risposta è affermativa in quanto l’indennità viene riconosciuta “unitamente alla tredicesima” senza ulteriori condizioni in merito alla decorrenza.
QUANDO È POSSIBILE PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE DELL’INDENNITA’ EROGATA NEL MESE DI DICEMBRE?
La compensazione del credito maturato può avvenire a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
NEL CASO DI FIGLI PER I QUALI NON SI FRUISCE DELLE DETRAZIONI FISCALI A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO È POSSIBILE COMUNQUE FRUIRE DEL BONUS?
Certamente.
NEL CASO IN CUI ENTRAMBI I CONIUGI ABBIANO IL FIGLIO A CARICO, IL BONUS A CHI SPETTA?
L’indennità spetta in misura ad uno dei due coniugi che ne farà richiesta. L’altro non potrà effettuare alcuna richiesta al datore di lavoro.
IL LAVORATORE DIPENDENTE CHE HA UN FIGLIO DI 25 ANNI MA LA CUI DETRAZIONE FISCALE VIENE INTERAMENTE RICHIESTA DALL’ALTRO CONIUGE TITOLARE DI REDDITO D’IMPRESA PUO’ FRUIRE DEL BONUS?
Sì, l’Agenzia delle Entrate ha più volte fornito risposte a casi analoghi con riferimento agli oneri detraibili affermando che se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.
NEL CASO DI LAVORATORE CHE ABBIA REDDITI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI TASSATI CON LA CEDOLARE SECCA, DEVE CONSIDERARLI AI FINI DEL CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO DI 28.000 EURO?
Sì, anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28mila euro per il diritto al bonus.
AI FINI DEL CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO VANNO CONSIDERATE LE SOMME E I VALORI ESENTI DA TASSAZIONE RICONOSCIUTI A TITOLO DI WELFARE AZIENDALE?
Si ritiene che i flexible benefit esenti fiscalmente, in quanto rispettano le condizioni previste dalla normativa vigente, non abbiano rilevanza.
IL LAVORATORE DIPENDENTE TITOLARE ANCHE DI PARTITA IVA IN REGIME FORFETTARIO DEVE COMPUTARE ANCHE TALE REDDITO AI FINI DEL BONUS?
Anche il reddito derivante dall’attività professionale o imprenditoriale in regime forfetario concorre a determinare la soglia di 28mila euro.
COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE PERCEPISCE ILLEGITTIMAMENTE IL BONUS E SUCCESSIVAMENTE VIENE RECUPERATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE?
In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi/730, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero in sede di liquidazione formale della dichiarazione. La sanzione amministrativa applicabile è del 25%, oltre agli interessi legali. Ove il lavoratore aderirà alla richiesta di restituzione dell’Agenzia delle Entrate, potrà versare la sanzione ridotta a due terzi. In mancanza di pagamento, l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione mediante iscrizione a ruolo. In caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate si ritengono applicabili anche le sanzioni per omessa dichiarazione.
L’IMPRESA EDILE PUO’ RICONOSCERE IL BONUS AGLI OPERAI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA?
Agli operai edili, i CCNL dei settori industria, artigianato e cooperative, prevedono tutti il diritto dei lavoratori alla retribuzione per tredicesima mensilità (gratifica natalizia). –
IL BONUS SPETTA ANCHE AI LAVORATORI DOMESTICI?
Sì, potranno effettuare richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o 730. Il rimborso eventualmente spettante verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
CHI NON HA RICEVUTO IL BONUS PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, PUO’ FARNE RICHIESTA?
Sì, anche in questo caso potrà essere effettuata richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o 730.
I REDDITI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO DEI 28.000 EURO?
Il reddito derivante dall’abitazione principale nonché quello delle pertinenze di questa, non concorrono a determinare la soglia di reddito complessivo di 28.000 euro.
QUALI RESPONSABILITA’ CI SONO PER IL DATORE DI LAVORO CHE ABBIA CORRISPOSTO L’INDENNITA’ AL LAVORATORE CHE NON NE AVEVA DIRITTO?
Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve procedere alla erogazione dell’indennità tenendo conto di quanto dichiarato dal lavoratore per cui ove questi non aveva i requisiti e non procedesse alla restituzione non ci sono responsabilità imputabili al datore di lavoro.
IL CREDITO PUO’ ESSERE RECUPERATO ANCHE DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA CHE HANNO DEBITI A RUOLO CHE NE IMPEDISCONO LA COMPENSAZIONE?
Il credito spettante al datore di lavoro sostituto d’imposta a seguito dell’erogazione dell’indennità è oggetto di compensazione verticale.