La Corte del Lussemburgo – con la sentenza del 4 ottobre scorso richiamata dai giudici di Roma – ha stabilito che il diritto dell’Unione non consente agli stati membri di designare come paese sicuro “solo una parte del territorio del paese terzo interessato”. “I criteri che consentono di designare un paese terzo come di origine sicura devono, infatti, essere rispettati in tutto il suo territorio”, recita la sentenza, così come previsto dal Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.
La Corte europea ha ritenuto che il fatto che un paese terzo non rispetti “gli obblighi derivanti dalla Corte dei diritti umani (Cedu)” non esclude che questo possa essere designato come sicuro dalle autorità degli stati membri, ma serve un report oggettivo che sostenga quella richiesta.
Su questo capitolo specifico il 7 maggio del 2024 la Farnesina, il nostro ministero degli Esteri, emana un decreto che aumenta il numero dei Paesi ritenuti sicuri. In precedenza erano Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia, Tunisia. Con l’entrata in vigore del Decreto la Farnesina aggiunge Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù, Sri Lanka
Il giudice nazionale è così chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale e deve rilevare una eventuale violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri.
La presidente del tribunale ordinario di Roma, nel motivare la decisione dei magistrati, ha così citato la sentenza della Corte europea come base giuridica e ha notato che “il diniego” della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi è dovuto all’impossibilità di riconoscere come ‘paesi sicuri’ gli stati di provenienza delle persone trattenute”. Come previsto dunque dallo stesso protocollo Italia-Albania, i migranti in questione – provenienti da Bangladesh ed Egitto – devono essere trasferiti fuori dal territorio albanese e riportati in Italia. Questo perché quello albanese è un centro temporaneo in cui possono restare solo quei migranti in attesa di rimpatrio.
Ed è quanto meno anomalo che Bangladesh ed Egitto sono mete giudicate poco sicure dalla Farnesina per i turisti italiani ma sono, al contrario, sicuri per gli immigrati da lì provenienti e che possono essere rimpatriati.
L’Unione europea, quando ha fatto la scelta comune di definire insieme l’elenco dei Paesi sicuri, si proponeva di assicurare il diritto ai rifugiati e contemporaneamente evitare che ogni singolo Paese potesse definire stato sicuro non quello pienamente rispettoso dei diritti, ma quello da dove giungeva il numero maggiore di migranti.