Si tratta di una sentenza storica per il clima. Un tribunale tedesco ha riconosciuto la responsabilità delle società energetiche per i danni causati dalle loro emissioni di gas serra, indipendentemente dal luogo in cui si verificano, pur respingendo le richieste avanzate da un agricoltore peruviano nei confronti del colosso RWE.
Il pronunciamento della Corte d’appello di Hamm è arrivato al termine di una lunga controversia legale che vedeva contrapposte la società tedesca e Saul Luciano Lliuya.
Il quarantaquattrenne peruviano ha citato in giudizio l’azienda per i rischi di inondazione ai quali era esposta la sua casa, a causa dello scioglimento di un ghiacciaio sulle Ande.
L’agricoltore chiedeva a RWE di contribuire finanziariamente alla realizzazione di misure di protezione della sua casa dagli effetti dello scioglimento dei ghiacciai delle Ande causato dalle emissioni di CO2.
La causa di Lliuya, presentata nel 2015, era stata già respinta nel 2016 presso il tribunale regionale della sede centrale dell’azienda a Essen.
Lliuya e l’organizzazione per la tutela dell’ambiente Germanwatch, che lo ha assistito anche nel procedimento di appello, hanno sostenuto che, secondo gli studi, pur non avendo centrali elettriche in Perù, la quota di Rwe nei cambiamenti climatici dall’inizio dell’era industriale è di poco inferiore allo 0,5 percento e che l’azienda dovrebbe contribuire con circa 17.000 euro alle misure di protezione dell’edificio. Nel corso del procedimento, la quota è stata ridotta allo 0,38%, portando la somma a circa 13.000 euro.
Il tribunale tedesco ha respinto la richiesta di risarcimento in quanto, secondo le prove raccolte, “non c’era alcun pericolo concreto per il terreno del signor Lliuya”.
Tuttavia, la Corte ha dichiarato legittimo il principio del risarcimento dei danni climatici, a condizione che questi possano essere dimostrati.
Pertanto, se viene accertato un rischio, “l’emittente di CO2 può essere obbligato ad adottare misure” per evitare che si concretizzi, ha affermato il giudice. Se l’emettitore si rifiuta di agire, “è possibile stabilire i costi prima della realizzazione” del rischio e il produttore di energia “deve compensare nella misura della sua quota di emissioni”, ha aggiunto il giudice, dando ragione al ricorrente su questo punto.