Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle Regioni a statuto ordinario è subito operativo e per essere applicato non necessita di alcuna apposita normativa delle singole regioni, perché si tratta di una previsione in materia di elettorato passivo di competenza del legislatore statale. Lo sottolinea, in sintesi, un comunicato della Consulta che spiega le motivazioni del verdetto che ha sbarrato la strada al terzo mandato per i governatori, con la pronuncia resa nel contenzioso tra Regione Campania e Palazzo Chigi.
“La nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo”, rileva la Corte Costituzionale.
Per la Corte Costituzionale “il divieto posto dal legislatore” non “può considerarsi costituzionalmente illegittimo perché attinente alla forma di governo, rimessa dall’articolo 123, primo comma, della Costituzione all’autonomia statutaria delle regioni ordinarie. La nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo”.
Nella sentenza depositata oggi la Consulta spiega che “in via generale, l’obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. Sempre in via generale, anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale”.