La richiesta della revoca della semilibertà ad Alberto Stasi “È legata solo all’intervista alle ‘Iene’ ” che non sarebbe stata autorizzata. Lo spiega la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni. Secondo la ricostruzione in udienza della sostituta Pg Valeria Marino, a Stasi era stato concesso il permesso premio per ragioni familiari e non per rilasciare un’intervista.
Il direttore del carcere di Bollate, Giorgio Leggieri, aveva detto che l’intervista, andata in onda il 30 marzo 2025, non aveva violato le prescrizioni. Non così per la Procura Generale che investe della questione la Cassazione i cui tempi, in questi casi, non sono brevi. La pg Nanni sottolinea che il percorso carcerario di Stasi è stato all’insegna del rispetto delle regole.
Nel provvedimento con cui gli veniva concessa la semilibertà dell’11 aprile scorso, si leggeva che Alberto Stasi aveva mantenuto “toni pacati” nell’intervista e che il su percorso era stato caratterizzato da un “rigoroso” e “costante” rispetto delle regole.
“Con riferimento ai rilievi del Procuratore Generale relativi all’intervista del 22.03.2025, rilasciata nel corso di un permesso premio, si osserva che li provvedimento concessivo del beneficio non imponeva al detenuto alcun divieto espresso di avere rapporti con i giornalisti – scriveva la giudice della Sorveglianza Maria Paola Caffarena -. Si osserva quindi che, a prescindere da ogni diversa valutazione circa la possibilità da parte di Stasi di intrattenere rapporti con la stampa, considerato li tenore pacato dell’intervista, ritiene il Collegio che tale comportamento, se valutato nel contesto di un percorso carcerario connotato dal rigoroso e costante rispetto delle regole, anche nel corso dei benefici penitenziari concessi (grazie ai quali già usufruisce di considerevoli spazi di libertà), non sia idoneo a inficiare gli esiti della relazione di osservazione“.
I giudici della Sorveglianza avevano ritenuto che ci fossero “i presupposti di legge per promuovere un’ulteriore progressione trattamentale, fondata sulla accettazione della condanna nonostante la posizione negatoria, nonché sulla assoluta adesione alle regole, essendo stata sperimentata per un congruo periodo di tempo, la regolarità della condotta nel corso dello svolgimento del lavoro all’esterno e della fruizione dei permessi premio e considerata altresì l’entità della pena espiata in rapporto al non lontano fine pena“.