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Home » Legge elettorale: premio di maggioranza e liste bloccate, cosa prevede la riforma voluta da Meloni
Politica

Legge elettorale: premio di maggioranza e liste bloccate, cosa prevede la riforma voluta da Meloni

Di Sala Notizie16 Luglio 20265 min di lettura
Legge elettorale: premio di maggioranza e liste bloccate, cosa prevede la riforma voluta da Meloni
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Un sistema “misto”, proporzionale con premio di maggioranza, e parlamentari eletti attraverso le liste bloccate. A meno di dieci anni dall’ultima riforma elettorale – con il cosiddetto “Rosatellum” che lascia il posto allo “Stabilicum” – cambia di nuovo la modalità di eleggere Camera e Senato. Ecco le novità previste dalla legge elettorale Bignami – dal nome del primo firmatario del testo, il capogruppo FdI a Montecitorio – che oggi ha ottenuto il via libera della Camera e passa ora all’esame del Senato.

 

  • PREMIO DI MAGGIORANZA. È fisso, cioè consiste in un numero predeterminato di seggi – 70 alla Camera e 35 al Senato – assegnato, in entrambe le Camere, alla lista o coalizione di liste vincitrice che abbia ottenuto almeno il 42 per cento dei voti in ciascuna della due Camere. In assenza di tali presupposti – anche solo in una Camera – il premio non viene assegnato in nessuna delle due Camere e anche i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale.

 

  • TETTO AI SEGGI. I seggi del premio di maggioranza si sommano a quelli che il vincitore ha ottenuto con la parte proporzionale ma la legge stabilisce un tetto massimo: alla Camera 220 seggi, al Senato 113. Nel caso di superamento del tetto, i seggi eccedenti sono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale. Dal tetto massimo sono esclusi i seggi degli eletti all’estero (8 deputati e 4 senatori).

 

  • LISTE BLOCCATE. Vengono soppressi i collegi uninominali. Non viene prevista la possibilità di un voto di preferenza. Sulla scheda l’elettore troverà solo liste bloccate: quelle presentate, eventualmente in coalizione tra loro, dai singoli partiti a livello di ciascun collegio plurinominale (un numero massimo di sei candidati accanto a ogni simbolo) e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni di liste a livello circoscrizionale per l’eventuale attribuzione del premio. Queste ultime liste, in caso di coalizione, sono le stesse per tutte le liste coalizzate: la composizione del cosiddetto “listone” – che entra in blocco in caso di vittoria del premio di maggioranza – è demandata ad accordi interni alle coalizioni.

 

  • SBARRAMENTO. Lo sbarramento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia.

 

  • NORMA ANTI-FRAMMENTAZIONE. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non superano lo sbarramento del 3% e che non siano la lista del miglior perdente.

 

  • INDICAZIONE DEL PREMIER. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l’incarico di presidente del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo e di quanto disposto dall’articolo 67 della Costituzione, ovvero che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. In caso di coalizione, la persona proposta è la stessa per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome del premier non compaiono sulla scheda elettorale. La mancata indicazione del nominativo produce, come già previsto per la mancata presentazione del programma, l’inammissibilità delle liste.

 

  • CANDIDATURE. La legge prevede l’obbligo della presentazione di liste in almeno un terzo delle circoscrizioni alla Camera per poter partecipare alle elezioni. Inoltre, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate per l’attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste collegate, nella posizione di capolista.

 

  • RACCOLTA FIRME. Saranno esonerati dalla raccolta firme necessaria per la presentazione delle liste i partiti che hanno un gruppo parlamentare, in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. La norma ‘salva’ dalla raccolta firme gruppi come Azione, Avs, Noi Moderati mentre lascia fuori Futuro Nazionale di Vannacci, Più Europa e il Partito Liberaldemocratico di Marattin. Bocciata la possibilità di raccogliere le firme in modalità digitale come avviene per i referendum.

 

  • ITALIANI ALL’ESTERO. È stato introdotto un articolo che affida al governo il compito di aggiornare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale, il regolamento attuativo della legge Tremaglia per apportare le modifiche necessarie a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero.

 

  • CIRCOSCRIZIONI ESTERO. Sono ridotte da quattro a due le ripartizioni geografiche per l’elezione della Camera dei deputati (Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide) e da quattro a una al Senato denominata circoscrizione Estero.

 

  • VOTO AI FUORI SEDE. Viene istituito presso l’ufficio elettorale di ciascun comune, l’elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera e del Senato, per il Parlamento europeo e per i referendum. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco per votare per le elezioni previste nell’anno successivo nel comune di temporaneo domicilio se la durata della permanenza prevista in quest’ultimo è di almeno 9 mesi. Gli elettori che hanno maturato i 9 mesi dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui i requisiti di fuori sede vengono soddisfatti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente alla data delle elezioni, possono chiedere di essere iscritti nell’elenco dei fuorisede dove sono domiciliati. Disciplina a parte per gli elettori che sono lontani dal comune di residenza per motivi di salute. Se ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico in una regione diversa da quella di residenza per un periodo di almeno tre mesi durante il quale ricade la data delle elezioni possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto di essere iscritti nell’elenco dei fuorisede per votare nel comune di temporaneo domicilio.
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