“Uno Stato membro può designare paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo e deve divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti d’informazione su cui si fonda tale designazione“. Sono le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue, Richard de la Tour. “Tuttavia, il giudice nazionale chiamato a esaminare un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale deve disporre, nell’ambito dell’esame sulla legittimità di tale atto, delle fonti di informazione che sono servite da base per tale designazione. Infatti, la mera circostanza che un Paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro mediante un atto legislativo non può avere la conseguenza di sottrarlo ad un controllo di legittimità, salvo privare di qualsiasi efficacia pratica la direttiva. L’atto legislativo applica il diritto dell’Unione e deve garantire il rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali riconosciute ai richiedenti protezione internazionale dal diritto dell’Unione. In assenza di divulgazione di tali fonti di informazione da parte del legislatore, l’autorità giudiziaria competente può controllare la legittimità di una siffatta designazione sulla base di fonti di informazione da essa stessa raccolte tra quelle menzionate nella direttiva”.
La causa è partita dal ricorso di alcuni migranti trasferiti in un centro di permanenza temporanea in Albania in applicazione del protocollo Italia-Albania. Il Tribunale di Roma finora non ha riconosciuto la legittimità dei fermi disposti nei confronti dei migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti nei Cpr in Albania perché provenienti da Paesi che l’Italia ritiene sicuri – in particolare Egitto e Bangladesh – per l’esame delle loro domande d’asilo con procedura accelerata.
Il caso, in particolare, riguarda due cittadini del Bangladesh, trasferiti in Albania a novembre 2023, la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta in Italia con procedura accelerata, in quanto provenienti da un Paese considerato sicuro da un atto legislativo italiano del 2024.
Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione davanti alla Corte, rilevando come la legge italiana in questione non specifichi le fonti informative utilizzate per la designazione. L’ avvocato generale sottolinea che l’atto legislativo nazionale che designa un Paese di origine sicuro applica il diritto dell’Unione e deve dunque rispettare le garanzie previste dalla direttiva 2013/32, che stabilisce i criteri di assegnazione dello status di protezione internazionale. In assenza di divulgazione delle fonti da parte del legislatore, spetta al giudice reperirle tra quelle indicate dalla normativa Ue per valutare la legittimità dell’atto. L’avvocato generale ritiene inoltre che la direttiva in questione non impedisca a uno Stato membro di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro “identificando nel contempo categorie limitate di persone che possono essere esposte, in tale Paese, al rischio di persecuzioni o violazioni gravi. Ciò è possibile solo qualora, da un lato, la situazione giuridica e politica di tale Paese caratterizzi un regime democratico che garantisca alla popolazione in generale una protezione duratura contro tali rischi e, dall’altro, lo Stato membro interessato escluda espressamente tali categorie di persone dall’applicazione del concetto di Paese di origine sicuro e dalla presunzione di sicurezza a esso connessa”. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte, che si pronuncerà con sentenza in una fase successiva.
Trasferimento dall’Italia dei migranti rinviato a domani
Rinviato almeno di 24 ore il trasferimento dei migranti dall’Italia al centro di Gjader in Albania, convertito da un decreto del governo italiano in Centro di permanenza per il rimpatrio. Fonti portuali albanesi hanno riferito all’agenzia Ansa che questa mattina le autorità italiane hanno avvisato che le due navi previste per oggi al porto di Shengjin, arriveranno invece domani, sempre negli stessi orari: verso le 15, il primo natante con a bordo 15 migranti.
In serata, invece, verso le 19, la seconda imbarcazione, con altri 25 migranti. In tutto, una quarantina, pari all’attuale capienza del Cpr allestito dentro il campo di Gjader.