Violazione di due direttive europee: una sulla conservazione dell’habitat naturale, e l’altra sulle modifiche contrattuali e mancato parere dell’Art (Autorità di regolazione dei trasporti) sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto rese note dalla Corte dei Conti.
La Corte, lo scorso ottobre, ha negato il visto e la conseguente registrazione alla libera del Cipess, risalente ad agosto, sul via libera al ponte sullo Stretto di Messina.
Matteo Salvini e il plastico del Ponte sullo Stretto -22 marzo 2023 (LaPresse)
Oggi la Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato la deliberazione che rende note le motivazioni.
Secondo quanto riporta un comunicato, il Collegio, nell’espletamento del controllo preventivo di legittimità, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alla “violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della c.d. delibera IROPI”; alla “violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale”.
Inoltre la Corte rileva la “violazione degli artt. 43 e 37 del decreto-legge n. 201/2011, per la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario”.
“La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto – e la conseguente registrazione – della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria”, si legge nella nota della Corte in cui si fa anche presente che con la medesima delibera “sono state, altresì, formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all’esito dell’adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali”.
