Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti dichiarato “inammissibile” la seconda richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio di due rapinatori uccisi fuori dal suo negozio il 28 aprile 2021, in attesa dell’esito della domanda di grazia presentata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

Nell’ordinanza i giudici milanesi fanno riferimento a una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “il differimento della pena, in caso di presentazione di una domanda di grazia, è istituto applicabile esclusivamente nell’ipotesi in cui l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata”. In questo caso specifico, sottolinea il Tribunale, “l’istanza in oggetto è stata presentata nel momento in cui Roggero Mario era detenuto presso la CR di Bollate e, pertanto, è inammissibile”. Inoltre, evidenziano ancora giudici, quella presentata a Milano è una “reiterazione dell’istanza” già avanzata al Tribunale di Sorveglianza di Torino quando Roggero era ancora libero e già rigettata nel merito il 9 settembre scorso. 

Secondo i giudici milanesi, il precedente provvedimento “è soggetto alle ordinarie regole di impugnazione”. 
Accogliere la nuova istanza, si legge nell’ordinanza, avrebbe consentito “di reiterare istanze aventi lo stesso oggetto anche nel momento in cui altra Autorità si è pronunciata sulla stessa situazione di fatto”, con una conseguente “elusione delle ordinarie regole connesse alle impugnazioni”. Nell’ordinanza si osserva inoltre che il differimento pena è un istituto “di carattere eccezionale” che, proprio per la sua natura, “deve trovare applicazione solo in relazione a soggetti ancora liberi”. In caso contrario, scrivono i giudici, la norma potrebbe prestarsi ad “utilizzi impropri”. Per chi è già detenuto, si legge ancora nel provvedimento, esistono invece altri strumenti previsti dalla legge che, quando ne ricorrono i presupposti, possono determinare il differimento della pena “cosiddetto ‘secco’ o nelle forme della detenzione domiciliare”.

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