La Commissione di Garanzia sugli scioperi comunica in una nota che “dopo avere effettuato la prevista consultazione delle parti sociali, è intervenuta sull’Accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario – Gruppo Ferrovie dello Stato (23 novembre 1999), introducendo un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni festivi (7-10 e 18-21) e rafforzando il livello di servizi minimi garantito per la media e lunga percorrenza“. La Commissione è intervenuta “nell’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria attribuitole dall’art. 13 l. n. 146/1990, dopo avere preso atto della mancanza di accordo tra le parti”, specifica la nota.
Le modifiche sono state ritenute “necessarie per adeguare la disciplina vigente – a distanza di oltre 25 anni dalla sua adozione – all’obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità“, prosegue la nota, in cui si segnala come “non sia apparso più rispondente ai tempi, infatti, un assetto in cui non era garantita alcuna tutela ai viaggiatori del trasporto regionale nei giorni festivi – diversamente, tra l’altro, da quanto avviene negli altri settori (trasporto aereo, marittimo e pubblico locale) – e in cui operava, per la media e lunga percorrenza (in cui rientra l’Alta Velocità), un livello di tutela inferiore rispetto a quello assicurato per le linee regionali nei giorni feriali”.