Due pretendenti, due Consulte, due Gran Magisteri e un trono che non c’è dal 1946. Con Andrea Molle, docente di Scienza Politica alla Chapman University (USA), approfondiamo la vicenda.

1. L’origine del dissidio
D. Professore, perché il matrimonio di Vittorio Emanuele con Marina Ricolfi Doria nel 1970, celebrato senza il regio assenso di Umberto II, viene ancora oggi indicato come la radice della frattura dinastica?
La rottura non nasce improvvisamente nel 1970, ma trova in quell’episodio — il matrimonio tra Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Ricolfi Doria — il suo punto di cristallizzazione. In termini di successione dinastica, il punto non è personale ma istituzionale: il matrimonio dell’erede incide sulla trasmissione della Corona e richiede, nella tradizione sabauda, il consenso del Capo della Casa, in quel momento Umberto II. Questo elemento va compreso nel suo contesto. Nelle monarchie europee, e in particolare in quella sabauda, la dimensione familiare e quella istituzionale non sono separabili. Il matrimonio non è soltanto un’unione privata, ma un atto che può avere effetti sulla continuità della dinastia, sulla legittimità della discendenza e, in ultima analisi, sulla stabilità dell’istituzione stessa. Il cosiddetto “regio assenso” non è quindi una formalità, ma uno strumento di controllo e di garanzia. L’assenza di tale consenso, unita agli atti successivi — in particolare l’autoproclamazione del 1969 e il conferimento di titoli — introduce un elemento di discontinuità rispetto alla prassi consolidata della Casa. È importante sottolineare che non esiste, su questo punto, un automatismo giuridico universalmente accettato: non è scontato che tali atti producano automaticamente una decadenza. Ma è altrettanto vero che essi aprono una frattura nella continuità delle regole interne, che in un ordinamento monarchico vigente avrebbe richiesto una valutazione formale. E qui si colloca il passaggio decisivo. Questa rottura non avrebbe necessariamente prodotto una crisi duratura se fosse esistito un ordinamento monarchico in grado di dirimerla. Fino al 1946, una questione di questo tipo avrebbe trovato una sede di decisione: il Sovrano, gli organi della Corona, la prassi istituzionale. Dopo la nascita della Repubblica, quell’ordinamento cessa di esistere come sistema giuridicamente operativo. Il risultato è che una violazione — reale o presunta — non può più essere “sanzionata” in senso proprio. Non esiste un’autorità riconosciuta che possa stabilire in modo definitivo se vi sia stata una rottura tale da incidere sulla successione. La questione si sposta quindi dal piano della decisione a quello dell’interpretazione. Ed è in questo spazio che nasce e si consolida il dissidio. Le stesse fonti — le norme dinastiche, la prassi sabauda, gli atti compiuti — vengono lette in modo diverso. Per alcuni, la continuità della linea principale resta prevalente; per altri, la discontinuità introdotta da quegli eventi apre la strada a una rilettura della successione. In assenza di un arbitro, queste interpretazioni non si risolvono, ma si stabilizzano. Col tempo, si strutturano in posizioni sempre più definite, sostenute da argomentazioni giuridiche, storiche e simboliche. E finiscono per acquisire una loro autonomia, dando luogo a quella che oggi appare come una vera e propria dualità dinastica. In altre parole, il dissidio non è tanto il prodotto di un singolo atto, quanto l’effetto di lungo periodo della combinazione tra una frattura originaria e la scomparsa dell’ordinamento che avrebbe potuto ricomporla. È questa combinazione — più che il singolo episodio — a spiegare perché la questione resti ancora oggi aperta. Va inoltre considerato che, nel secondo dopoguerra, la figura di Umberto II ha continuato a rappresentare, almeno simbolicamente, un punto di riferimento unitario. La sua presenza, pur priva di potere giuridico, contribuiva a contenere le divergenze interpretative. La sua scomparsa ha accentuato quel vuoto di autorità che rende oggi la questione strutturalmente aperta.

2. La Legge Salica
D. Nel 2020 Vittorio Emanuele, con l’adesione di Emanuele Filiberto, ha annunciato l’abolizione della Legge Salica a favore della nipote Vittoria: si tratta di una naturale modernizzazione o di una forzatura priva di un ordinamento che possa validarla?
L’abolizione della Legge Salica annunciata nel 2020 si colloca esattamente dentro questo vuoto normativo. Sul piano storico, è una scelta coerente con la modernità e con l’evoluzione delle monarchie europee regnanti, molte delle quali hanno progressivamente superato la preferenza maschile nella successione. Da questo punto di vista, l’iniziativa si inserisce in una tendenza ormai consolidata e difficilmente contestabile sotto il profilo culturale e politico. Ma sul piano dinastico il problema è un altro, ed è più profondo: chi ha il potere di modificare le regole della successione in assenza di una monarchia vigente? Nella tradizione sabauda, la successione non era materia puramente “interna” alla famiglia, ma era inserita in un ordinamento costituzionale. Lo Statuto Albertino, pur lasciando ampio spazio alle norme dinastiche, presupponeva comunque un sistema istituzionale in cui il Sovrano regnante e, in senso più ampio, le istituzioni dello Stato garantivano la continuità e la legittimità della trasmissione della Corona. Venuto meno questo quadro dopo il 1946, si crea una frattura difficilmente colmabile. Non esiste più un’autorità che possa validare, riconoscere o eventualmente contestare una modifica delle regole dinastiche. È in questo spazio che emergono due approcci distinti. Il primo considera la Casa come un soggetto autonomo, in grado di evolvere le proprie regole indipendentemente da un contesto istituzionale. In questa prospettiva, l’abolizione della Legge Salica rappresenta una scelta interna, legittimata dalla continuità della linea e dalla volontà del suo capo. È una visione che privilegia la dimensione “familiare” della dinastia e la sua capacità di adattarsi ai tempi. Il secondo approccio, più vicino alle posizioni tradizionaliste, parte invece da un presupposto diverso: le norme di successione non sono modificabili unilateralmente, perché costituiscono parte integrante dell’assetto originario della Casa e della sua funzione storica. In questa lettura, intervenire su tali norme senza un quadro istituzionale che lo consenta equivale a una forzatura, se non a una rottura della continuità dinastica. Tuttavia, il punto decisivo è che nessuna delle due posizioni può imporsi in modo definitivo. E questo per una ragione strutturale: manca l’ordinamento che potrebbe trasformare una delle due interpretazioni in una decisione vincolante. Come emerge anche dall’analisi critica dei documenti prodotti dalla Consulta favorevole alla linea di Emanuele Filiberto di Savoia, il tentativo di ricostruire giuridicamente la legittimità si scontra con un limite di fondo: il diritto, in questo contesto, non ha più un sistema di riferimento operativo. Può essere utilizzato per argomentare, per costruire coerenza, ma non per decidere in senso proprio. Di conseguenza, l’abolizione della Legge Salica assume soprattutto un significato simbolico. Segnala una volontà di aggiornamento e una certa idea di modernizzazione della Casa, ma non è in grado di chiudere la questione della successione. Anzi, in un certo senso la riapre, perché introduce un ulteriore elemento di divergenza tra le diverse interpretazioni della legittimità. In ultima analisi, questo episodio mostra con particolare chiarezza il problema di fondo: in assenza di un quadro istituzionale condiviso, anche le decisioni più rilevanti restano sospese tra il piano della rappresentazione e quello della contestazione. E finiscono inevitabilmente per essere lette non come soluzioni, ma come prese di posizione all’interno di una disputa che, proprio per questo, continua.

3. La sfida degli Aosta
D. Aimone di Savoia-Aosta, dopo la morte del padre Amedeo nel 2021, rivendica la guida del Casato anche sulla base della sentenza di Firenze del 2018 sul cognome: quali sono gli argomenti giuridici e storici più solidi a sostegno della sua pretesa?
La posizione del ramo Aosta, inaugurata dal Duca Amedeo e oggi incarnata da Aimone di Savoia- Aosta, si fonda su un impianto anch’esso molto articolato, che merita di essere preso sul serio proprio perché non si limita a una rivendicazione genealogica, ma prova a costruire una vera e propria teoria della continuità dinastica. Da un lato, vi è il richiamo alla continuità delle norme dinastiche. In questa prospettiva, le regole della Casa Savoia — elaborate tra età moderna e contemporanea e integrate nella prassi dello Stato monarchico — non vengono considerate semplici residui storici, ma criteri ancora utilizzabili per interpretare la successione. Se si accetta questa premessa, la legittimità non si riduce alla primogenitura in senso stretto, ma include anche il rispetto delle condizioni sostanziali che regolavano la vita della dinastia: il consenso ai matrimoni, la conformità agli ordinamenti interni, la continuità della funzione rappresentativa. Dall’altro lato, vi è la lettura della linea principale come segnata da elementi di discontinuità. Gli episodi legati al matrimonio di Vittorio Emanuele di Savoia, agli atti unilaterali successivi e, più in generale, a una gestione autonoma delle regole dinastiche, vengono interpretati come rotture rispetto alla tradizione. In questa chiave, il ricorso a una linea collaterale — quella degli Aosta — non viene presentato come una deviazione, ma come una possibile forma di ripristino della continuità. Questo è un passaggio importante, perché sposta il terreno del dibattito: non si tratta più semplicemente di stabilire “chi viene prima” nella linea di sangue, ma di valutare quale linea possa essere considerata più coerente con l’assetto normativo e consuetudinario originario della Casa. A questi elementi si aggiunge un terzo livello, più empirico ma non irrilevante: quello del riconoscimento sociale e simbolico. Il consenso che il ramo Aosta raccoglie in alcuni ambienti monarchici — in particolare tra quelli più attenti alla tradizione — e atti come la sentenza della Corte d’Appello di Firenze sul cognome “di Savoia” non risolvono la questione dinastica in senso stretto, ma contribuiscono a rafforzare la percezione di una legittimità alternativa. Tuttavia, l’aspetto più rilevante resta metodologico. Una volta accettato il principio della ricostruzione giuridica — cioè l’idea che sia possibile determinare la successione attraverso l’interpretazione di norme storiche — il risultato non è mai univoco. Le stesse fonti possono essere lette in modi diversi; gli stessi principi possono essere pesati diversamente; gli stessi eventi possono essere interpretati come rotture o come continuità. Ed è proprio questo il punto decisivo: lo stesso percorso argomentativo può condurre a esiti opposti. Ciò che cambia non sono tanto le fonti, quanto il modo in cui vengono selezionate, ordinate e interpretate. Questo conferma che la disputa non è più, in senso stretto, giuridica. Non esiste più un ordinamento in grado di trasformare una di queste ricostruzioni in una decisione vincolante. Siamo invece in un terreno interpretativo, in cui diverse narrazioni della legittimità competono tra loro, cercando di apparire più coerenti, più fondate, più persuasive. In questo senso, la sfida degli Aosta non consiste soltanto in una rivendicazione dinastica, ma in un tentativo di ridefinire i criteri stessi attraverso cui la legittimità viene valutata. E proprio per questo, al di là delle conclusioni a cui si può giungere, rappresenta uno degli elementi più strutturati e interessanti dell’intero dibattito.

4. Il ruolo della Repubblica
D. L’Italia è Repubblica dal 1946 e la Costituzione non riconosce i titoli nobiliari: che valore ha oggi, sul piano giuridico e simbolico, una disputa dinastica in un ordinamento che ne nega in radice la rilevanza?
Dal punto di vista dell’ordinamento italiano vigente, la questione è formalmente chiusa — o, più precisamente, non si pone nemmeno. La Repubblica, nata dal referendum del 2 giugno 1946 e consolidata nella Costituzione del 1948, non riconosce titoli nobiliari né attribuisce alcun effetto giuridico alle pretese dinastiche. Le disposizioni transitorie e finali segnano una discontinuità netta con l’ordinamento monarchico precedente: non si tratta di una trasformazione interna, ma della fondazione di un sistema nuovo. In questo senso, ogni discussione sulla successione in Casa Savoia è, per l’ordinamento repubblicano, priva di rilevanza giuridica diretta. Non esiste una sede istituzionale che possa riconoscere o dirimere tali pretese, né una norma che possa attribuire loro effetti. Anche gli eventuali riconoscimenti indiretti del passato — penso, ad esempio, a rapporti con enti come l’Istituto per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon — hanno oggi un valore storico o simbolico, ma non incidono sul piano del diritto positivo. Tuttavia, fermarsi a questo livello rischia di essere riduttivo. Come ho sostenuto in altre sedi, il fatto che una questione non produca effetti giuridici non implica che sia irrilevante.

5. Patrimonio e Ordini cavallereschi
D. La contesa investe anche il Gran Magistero degli Ordini dinastici — Annunziata, Santi Maurizio e Lazzaro, Corona d’Italia: quali conseguenze pratiche produce il fatto che due pretendenti conferiscano parallelamente le stesse onorificenze?
La duplicazione del Gran Magistero degli ordini dinastici è una delle conseguenze più concrete — e, in un certo senso, più visibili — della divisione interna alla Casa. Non si tratta soltanto di una questione simbolica, ma di un ambito in cui la frammentazione produce effetti tangibili. Gli ordini dinastici sabaudi — come l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata o l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro — nascono storicamente come strumenti di rappresentanza della sovranità. La loro funzione non era solo onorifica, ma anche politica e sociale: contribuivano a strutturare élite, reti di fedeltà e relazioni istituzionali. Venuto meno il contesto monarchico, questi ordini hanno mantenuto una dimensione prevalentemente storica, culturale e, in molti casi, filantropica. La divisione tra i due rami introduce però un elemento di duplicazione: due soggetti che rivendicano il medesimo titolo di Gran Maestro e che conferiscono, parallelamente, le stesse onorificenze. Va peraltro osservato che il ramo Aosta ha mantenuto, su questo punto, una prassi estremamente contenuta, con conferimenti limitati e prevalentemente interni. Sul piano reputazionale, questo produce inevitabilmente un indebolimento. Il valore di un’onorificenza, soprattutto in assenza di riconoscimento statale, dipende in larga misura dalla chiarezza della sua fonte. Quando questa fonte è contestata, la credibilità complessiva ne risente. Si crea così una situazione di incertezza, sia per i destinatari sia per gli osservatori esterni: quale linea rappresenta effettivamente la continuità dell’ordine? E, soprattutto, sulla base di quali criteri? In assenza di una risposta condivisa, il rischio è quello di una progressiva svalutazione simbolica. Sul piano giuridico, l’impatto resta limitato. L’ordinamento italiano non riconosce tali ordini come fonti di status o di privilegi, e quindi non interviene nel merito della disputa. Tuttavia, sul piano economico e associativo le conseguenze sono più concrete. Gli ordini, infatti, non sono soltanto entità simboliche: organizzano attività benefiche, raccolgono fondi, costruiscono reti relazionali. La frammentazione incide su tutte queste dimensioni, creando sovrapposizioni, concorrenza e, talvolta, dispersione di risorse. Il tutto in un contesto in cui gli stessi ordini conferiti dalla linea ginevrina sono finiti sotto l’attenzione della cronaca per presunte criticità organizzative e dinamiche associative controverse. Un elemento che ha contribuito a chiarire — almeno parzialmente — il quadro è la posizione espressa nel 2012 dalla Santa Sede, che ha precisato di riconoscere esclusivamente gli ordini pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Questo intervento non riguarda direttamente la questione dinastica sabauda, ma ha un effetto indiretto rilevante: sposta il baricentro dal riconoscimento formale alla legittimità percepita. In altre parole, in assenza di un riconoscimento istituzionale forte, il valore degli ordini dipende sempre più dalla credibilità di chi li conferisce, dalla coerenza della loro azione e dalla capacità di mantenere una continuità riconoscibile. Ed è proprio su questo terreno che la duplicazione del Gran Magistero mostra i suoi limiti: non tanto sul piano del diritto, quanto su quello della reputazione e della fiducia. In definitiva, la questione degli ordini cavallereschi rappresenta una sorta di cartina di tornasole della disputa dinastica. Dove manca un’autorità che unifichi, emerge inevitabilmente la pluralità. E dove emerge la pluralità, il problema non è solo stabilire chi abbia titolo, ma capire quale linea riesca, nel tempo, a mantenere un riconoscimento effettivo, anche in assenza di riconoscimento formale.

6. Il futuro del Casato
D. Emanuele Filiberto punta sulla visibilità mediatica, Aimone su un profilo istituzionale e discreto: nell’Italia del XXI secolo, quale delle due strategie ha più probabilità di preservare l’eredità storica dei Savoia?
Le strategie dei due rami sono oggi chiaramente differenziate. Emanuele Filiberto di Savoia privilegia una forte esposizione mediatica: televisione, eventi pubblici, iniziative ad alta visibilità che lo rendono riconoscibile anche al di fuori dei circuiti monarchici. È una strategia che punta a mantenere una presenza nello spazio pubblico contemporaneo, dove la legittimità passa anche attraverso la notorietà e la capacità di intercettare un pubblico più ampio, spesso non necessariamente interessato alla questione dinastica in senso stretto. Aimone di Savoia-Aosta, al contrario, adotta un profilo più istituzionale e discreto. La sua traiettoria professionale e il suo stile pubblico si collocano su un piano diverso: meno esposizione, maggiore attenzione alla coerenza formale, al linguaggio istituzionale, a una certa idea di continuità con la tradizione. È una strategia che non punta tanto alla visibilità immediata quanto alla credibilità nel lungo periodo, soprattutto presso ambienti più attenti alla dimensione storica e dinastica. Entrambe le strategie hanno una loro razionalità, perché rispondono a due modi diversi di concepire la legittimità oggi. La prima tende a declinarla in termini di presenza pubblica e riconoscibilità; la seconda in termini di coerenza e continuità. Ma entrambe mostrano anche limiti evidenti. La visibilità, da sola, non si traduce automaticamente in legittimità dinastica: può rafforzare la notorietà, ma non risolve le questioni di fondo. Allo stesso modo, la coerenza istituzionale, se resta confinata in circuiti ristretti, rischia di non produrre rilevanza nello spazio pubblico più ampio. Il cosiddetto “disgelo” del 2025 — con la presenza congiunta dei due cugini in un contesto pubblico e la ripresa di un dialogo — e la proposta di “congelamento” avanzata da Aimone vanno letti come segnali di una certa consapevolezza. Entrambe le parti sembrano riconoscere, almeno implicitamente, che la conflittualità permanente produce un costo, soprattutto in termini di credibilità complessiva. Tuttavia, questi segnali non incidono ancora sul nodo strutturale. Il problema non è soltanto la contrapposizione tra due strategie o tra due persone, ma il fatto che la disputa dinastica continui ad assorbire quasi interamente lo spazio del monarchismo. L’attenzione resta concentrata su chi sia legittimo, su quale linea prevalga, su come interpretare eventi e norme del passato. In questo modo, il monarchismo fatica a evolvere in qualcosa di diverso da una dinamica interna. Come ho sostenuto altrove, le divisioni in politica sono fisiologiche; diventano problematiche quando diventano totalizzanti. Oggi il monarchismo italiano discute prevalentemente di sé stesso: delle proprie linee, delle proprie regole, della propria legittimità. Molto meno di ciò che potrebbe rappresentare nel presente. Ed è qui che emerge il limite principale di entrambe le strategie. Finché restano inscritte in questa dinamica, anche le differenze tra visibilità e coerenza istituzionale finiscono per essere secondarie. Perché il problema non è tanto come si comunica la legittimità, ma il fatto che essa resti confinata in un perimetro che non riesce a tradursi in un progetto politico più ampio. In altre parole, senza uno spostamento di baricentro — dalla disputa dinastica alla proposta — entrambe le strategie rischiano di rimanere efficaci solo all’interno di un campo limitato, senza incidere realmente sul contesto più ampio in cui, eventualmente, il monarchismo dovrebbe trovare una nuova forma di rilevanza.

7. Il ruolo delle due Consulte
D. Accanto ai due pretendenti esistono oggi anche due Consulte dei Senatori del Regno con orientamenti divergenti: che peso ha questa duplicazione nella comprensione complessiva della disputa dinastica?
Un elemento spesso trascurato, ma in realtà decisivo per comprendere la profondità della frattura, è la presenza di due diverse Consulte dei Senatori del Regno. Per capire il punto, va chiarito cosa sia la Consulta. La Consulta dei Senatori del Regno nasce come organismo di continuità simbolica dopo la fine della Monarchia: riunisce ex membri del Senato del Regno d’Italia e, nel tempo, i loro cooptati, con l’obiettivo di preservare una memoria istituzionale e, in certa misura, di rappresentare una forma di continuità della tradizione monarchica al di fuori dell’ordinamento repubblicano. Non si tratta, evidentemente, di un organo riconosciuto dallo Stato italiano, né dotato di poteri giuridici; la sua funzione è storica, culturale e, in parte, simbolico- rappresentativa. Storicamente, la prima Consulta si costituisce nel secondo dopoguerra, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta (con un primo nucleo già attivo dal 1955 e una formalizzazione nei primi anni ’60), proprio con l’intento di mantenere un filo di continuità con le istituzioni del Regno. Nel tempo, però, anche questo organismo ha conosciuto una frattura interna, che ha portato alla formazione di due Consulte distinte. Da un lato, una Consulta — spesso definita “ginevrina” per la sua collocazione e per il contesto in cui si è sviluppata — consolidatasi negli anni Duemila (con una riorganizzazione significativa intorno al 2001–2002), che ha assunto una posizione più attiva nel sostenere la linea di Emanuele Filiberto di Savoia. Questa Consulta ha prodotto anche documenti articolati, tentando di ricostruire la legittimità dinastica attraverso un percorso formalmente giuridico. Dall’altro lato, esiste una Consulta che si richiama a una linea più tradizionale e prudente, che ha mantenuto continuità con assetti precedenti e che tende a evitare conclusioni definitive sul piano dinastico, proprio per la consapevolezza dei limiti del metodo giuridico in assenza di un ordinamento monarchico vigente. Questo è un punto fondamentale: la frammentazione non riguarda solo i “pretendenti”, ma anche quegli organi che, almeno simbolicamente, dovrebbero rappresentare una continuità istituzionale rispetto al Regno d’Italia. Il fatto stesso che esistano due Consulte, con orientamenti diversi, segnala che la divisione non è semplicemente dinastica, ma investe il modo stesso in cui si interpreta la legittimità. In altre parole, non c’è solo disaccordo sulle conclusioni, ma anche sul metodo. Una parte tenta di ricostruire una decisione attraverso il diritto; un’altra, implicitamente o esplicitamente, riconosce che quel diritto non dispone più delle condizioni per produrre una decisione vincolante. Ed è proprio qui che emerge il limite dell’operazione complessiva. Come risulta chiaramente anche dall’analisi del documento, il tentativo di chiudere la questione attraverso il diritto finisce per ottenere l’effetto opposto: più si insiste sulla natura giuridica della soluzione, più si rende evidente che manca l’elemento essenziale perché essa sia tale — un ordinamento vigente e un’autorità riconosciuta. Il diritto, in questo contesto, non scompare, ma cambia funzione. Non è più uno strumento di decisione, ma di argomentazione. Serve a costruire coerenza, a rafforzare una posizione, a renderla più plausibile. Ma non può trasformarla in una soluzione definitiva. Va inoltre ricordato che le Consulte operano su base volontaria e associativa, e che la loro autorevolezza dipende in larga misura dal riconoscimento che riescono a ottenere, più che da un fondamento formale. In questo senso, la presenza di due Consulte non è un dettaglio secondario, ma il riflesso più evidente della natura attuale della disputa: una competizione tra interpretazioni, in cui nessuna può imporsi come conclusione necessaria. Ed è proprio questa pluralità — più ancora della divisione tra i rami — a rendere strutturalmente aperta la questione.

8. Monarchici in Italia: il dato politico
D. I sondaggi indicano un consenso alla monarchia tra il 10% e il 15%, con punte del 18–20% tra i giovani: come si spiega che una base non trascurabile non riesca a tradursi in un progetto politico organizzato?
Infine, c’è un dato che spesso viene trascurato ma che è essenziale per comprendere la portata della questione: il peso reale del monarchismo nell’opinione pubblica italiana. I sondaggi disponibili negli ultimi anni indicano una quota di favorevoli alla monarchia generalmente compresa tra il 10% e il 15%, con variazioni legate alla formulazione delle domande e al contesto politico del momento. In alcune rilevazioni più “aperte” — ad esempio quando la monarchia viene presentata come alternativa generica a una crisi della rappresentanza — si arriva a sfiorare il 18–20%. Resta comunque una minoranza, ma tendenzialmente in crescita. Se però si entra nel dettaglio delle coorti generazionali, il dato diventa più interessante. Tra i giovani — in particolare sotto i 30–35 anni — si osserva spesso una maggiore volatilità: non necessariamente un’adesione convinta alla monarchia, ma una disponibilità più alta a considerarla come opzione teorica, soprattutto in contesti di sfiducia verso i partiti e le istituzioni rappresentative. In alcune indagini, questa fascia mostra percentuali comparabili o leggermente superiori alla media nazionale, ma soprattutto un livello più alto di indecisione o apertura. Al contrario, tra le coorti più anziane il dato tende a essere più stabile e polarizzato: da un lato una minoranza monarchica più “identitaria”, spesso legata a memoria familiare o tradizione politica; dall’altro una maggioranza nettamente repubblicana, consolidata nel tempo. Anche sul piano territoriale emergono alcune differenze. Storicamente, il sostegno alla monarchia tende a essere più elevato nel Mezzogiorno — in particolare in alcune aree del Sud continentale — dove il referendum del 1946 aveva già mostrato una maggiore propensione monarchica. Nel Centro- Nord, e in particolare nelle regioni con una più forte tradizione repubblicana o risorgimentale “anticortese”, il consenso è generalmente più basso, anche se non assente. Questo dato territoriale trova una radice storica nel referendum istituzionale del 1946, che mostrò una netta frattura geografica tra Nord e Sud, frattura che, pur attenuata, continua a riflettersi nelle sensibilità contemporanee. Va però detto che queste differenze territoriali, pur ancora visibili, si sono attenuate nel tempo e oggi sono meno nette di quanto si potrebbe pensare. Un riferimento importante, in questo contesto, è rappresentato dalle rilevazioni e dalle analisi dell’Unione Monarchica Italiana, la più antica organizzazione monarchica costituita nel 1951 per impulso di Umberto II come tentativo di dare al monarchismo una forma organizzata nel nuovo contesto repubblicano (anche se secondo alcune ricostruzioni nata addirittura nel 1944), che da anni monitora — anche attraverso sondaggi e studi interni — l’andamento del sentimento monarchico nel Paese. Pur con tutte le cautele del caso, questi dati confermano una presenza minoritaria ma persistente, con oscillazioni legate più al contesto politico generale che a dinamiche interne al mondo monarchico. Questo dato va letto con attenzione. Da un lato, conferma che la monarchia non è oggi un’opzione politica maggioritaria. Dall’altro, mostra che esiste uno spazio non trascurabile di interesse, soprattutto se si considera che il tema è sostanzialmente assente dal dibattito politico e mediatico. In altre parole, si tratta di una minoranza “silenziosa”, che non trova una piena espressione organizzata. Ed è qui che emerge il paradosso. Una minoranza non irrilevante continua a esistere, ma il monarchismo come progetto politico resta debole. E resta debole non tanto per mancanza di base sociale, quanto perché quella base non viene organizzata né mobilitata su un terreno politico più ampio. La disputa dinastica finisce per assorbire energie, attenzione e legittimazione interna, senza tradursi in proposta esterna. In altre parole, la divisione interna pesa più del dato esterno. Ed è probabilmente questo il limite principale del monarchismo italiano contemporaneo: non l’assenza di consenso, ma l’incapacità di trasformarlo in qualcosa di politicamente rilevante.

Considerazione finale
D. Professore, alla luce di quanto detto: possiamo ancora parlare di una legittimità “data” dalla tradizione, o dobbiamo pensare piuttosto a una legittimità che oggi deve essere continuamente “costruita” e “riconosciuta”?
Nel complesso, la vicenda mostra un elemento di fondo: non siamo più di fronte a un ordinamento che trasmette automaticamente la legittimità — come avveniva nella monarchia storica, dove la successione era insieme fatto giuridico e istituzionale — ma a uno spazio in cui la legittimità deve essere continuamente costruita, argomentata e, in un certo senso, negoziata. In questo spazio, il diritto non scompare, ma cambia funzione. Non è più un meccanismo che produce decisioni vincolanti, bensì uno strumento che consente di costruire narrazioni coerenti: selezionare fonti, interpretare norme, ricostruire continuità. Tuttavia, proprio perché manca un ordinamento condiviso e un’autorità che possa rendere queste interpretazioni definitive, il diritto non è in grado di imporre soluzioni. Può rafforzare una posizione, ma non chiudere la questione. Di conseguenza, il baricentro si sposta inevitabilmente. Ciò che conta, nel medio-lungo periodo, non è soltanto la capacità di rivendicare una legittimità — cosa che entrambe le parti fanno, spesso con argomentazioni sofisticate — ma la capacità di rappresentarla in modo credibile. Credibile rispetto alla tradizione, rispetto alla coerenza dei comportamenti, rispetto alla percezione esterna. È un passaggio sottile ma decisivo: dalla legittimità “data” alla legittimità “riconosciuta”. E il riconoscimento, a differenza della norma, non può essere imposto; si costruisce nel tempo, attraverso coerenza, continuità e capacità di interpretare una funzione. È precisamente in questa distanza tra diritto e politica che si colloca la specificità della questione dinastica contemporanea. È su questo terreno — più storico e politico che strettamente giuridico — che si giocherà, nel tempo, la percezione di quale linea sia in grado di incarnare quella tradizione. Non tanto perché una delle due possa dimostrare definitivamente di avere ragione, ma perché una potrà risultare, progressivamente, più convincente nel rappresentare, nel presente, una continuità che non può più essere data per acquisita, ma deve essere riconosciuta.

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